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Stando a: http://it.telefonoazzurrofans.wikia.com/wi...A0_del_consenso
Età del consenso è chiamata, in diritto, l'età a cui una persona è considerata capace di dare un consenso informato a comportamenti regolati dalla legge, in particolare i rapporti sessuali (e nel linguaggio colloquiale quando si parla di "età del consenso" si intende di solito l'età per i rapporti sessuali).
In Italia l'età del consenso è fissata a 14 anni[2], ma può salire o scendere a seconda dei casi. Infatti sale a 16 anni se uno dei due partner ha qualche forma di autorità o convivenza sul/la partner più giovane, ad esempio nel caso di insegnanti, catechisti, educatori, fratelli e/o sorelle maggiori, assistenti sociali, medici curanti e pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni. L'età sale a 18 anni (seppur con pene previste minori rispetto agli altri casi) se il fatto è compiuto dal genitore (anche adottivo), da un parente o dal tutore, o da una persona che convive con questi, nei confronti di un minore cha ha comunque compiuto 16 anni ed avviene abusando dei poteri connessi alla propria posizione; scende, invece, a 13 anni se i due partner sono entrambi minorenni, a condizione che vi sia una differenza d'età non superiore a 3 anni.
Qualsiasi atto sessuale compiutosi con una persona di minore età rispetto a quella prevista (a seconda dei casi riportati sopra) è considerata reato anche se il minore è consenziente: in quest'ultimo caso, infatti, si identifica il reato di atti sessuale con minorenne riconosciuto dall'articolo 609-quater del Codice Penale, penalmente perseguibile secondo le modalità descritte dall'articolo 609-septies (generalmente, se vi è stato il consenso del minore, è punibile a querela della persona offesa, ma vi sono casi in cui può essere punibile d'ufficio). L'età minore degli anni 10 costituisce un'aggravante, e in questo caso si procede sempre d'ufficio, senza il bisogno di una querela.
Da wiki:
CITAZIONE In Italia l'età del consenso è fissata a 14 anni. La determinazione dell'età minima per disporre validamente della propria libertà sessuale richiede particolare attenzione, dato che si rende necessario valutare se il soggetto è:
minore di 13 anni: il consenso non viene considerato valido, indipendentemente dalla controparte nel rapporto sessuale. Se il minore ha meno di 10 anni, si applica la circostanza aggravante di cui all'articolo 609-ter, secondo comma del codice penale italiano; 13 anni: il consenso non è ancora considerato valido ma esiste una causa di non punibilità nel caso in cui gli atti sessuali vengano compiuti consenzientemente con un minore di 18 anni, purché la differenza di età tra i due soggetti non sia superiore a tre anni; dai 14 ai 15 anni: viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che l'autore dei fatti sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero conviva con il minore, o che il minore gli sia stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia; dai 16 ai 17 anni: viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che il fatto venga compiuto con abuso di potere relativo alla propria posizione da una delle figure citate nel punto precedente. Gli atti sessuali con un minorenne consenziente ma che non può disporre validamente del consenso in ragione dell'età, sono considerati reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.). Il reato è punibile a querela della persona offesa (art. 609-septies c.p.), ma è procedibile d'ufficio nel caso in cui:
il minore abbia meno di 10 anni; il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni. Nel caso in cui gli atti sessuali avvengano consenzientemente in cambio di denaro o altra utilità economica con un minore di 18 anni, anche se maggiore dell'età del consenso, si ha il reato di istigazione alla prostituzione minorile.
Ecco l'articolo 609del C.P. quater
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