Votes taken by |Kei|

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    Trattasi di graffio superficiale in condizioni di relativa normalità ambientale e fisica in un'ambiente medio urbano con clima centro-europeo mite. Vedere la data per risalire alla stagione e alle condizioni meteo in Italia.

    Molto più preciso ora? :P
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    Stando a: http://it.telefonoazzurrofans.wikia.com/wi...A0_del_consenso

    Età del consenso è chiamata, in diritto, l'età a cui una persona è considerata capace di dare un consenso informato a comportamenti regolati dalla legge, in particolare i rapporti sessuali (e nel linguaggio colloquiale quando si parla di "età del consenso" si intende di solito l'età per i rapporti sessuali).

    In Italia l'età del consenso è fissata a 14 anni[2], ma può salire o scendere a seconda dei casi. Infatti sale a 16 anni se uno dei due partner ha qualche forma di autorità o convivenza sul/la partner più giovane, ad esempio nel caso di insegnanti, catechisti, educatori, fratelli e/o sorelle maggiori, assistenti sociali, medici curanti e pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni. L'età sale a 18 anni (seppur con pene previste minori rispetto agli altri casi) se il fatto è compiuto dal genitore (anche adottivo), da un parente o dal tutore, o da una persona che convive con questi, nei confronti di un minore cha ha comunque compiuto 16 anni ed avviene abusando dei poteri connessi alla propria posizione; scende, invece, a 13 anni se i due partner sono entrambi minorenni, a condizione che vi sia una differenza d'età non superiore a 3 anni.

    Qualsiasi atto sessuale compiutosi con una persona di minore età rispetto a quella prevista (a seconda dei casi riportati sopra) è considerata reato anche se il minore è consenziente: in quest'ultimo caso, infatti, si identifica il reato di atti sessuale con minorenne riconosciuto dall'articolo 609-quater del Codice Penale, penalmente perseguibile secondo le modalità descritte dall'articolo 609-septies (generalmente, se vi è stato il consenso del minore, è punibile a querela della persona offesa, ma vi sono casi in cui può essere punibile d'ufficio).
    L'età minore degli anni 10 costituisce un'aggravante, e in questo caso si procede sempre d'ufficio, senza il bisogno di una querela.

    Da wiki:

    CITAZIONE
    In Italia l'età del consenso è fissata a 14 anni. La determinazione dell'età minima per disporre validamente della propria libertà sessuale richiede particolare attenzione, dato che si rende necessario valutare se il soggetto è:

    minore di 13 anni: il consenso non viene considerato valido, indipendentemente dalla controparte nel rapporto sessuale. Se il minore ha meno di 10 anni, si applica la circostanza aggravante di cui all'articolo 609-ter, secondo comma del codice penale italiano;
    13 anni: il consenso non è ancora considerato valido ma esiste una causa di non punibilità nel caso in cui gli atti sessuali vengano compiuti consenzientemente con un minore di 18 anni, purché la differenza di età tra i due soggetti non sia superiore a tre anni;
    dai 14 ai 15 anni: viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che l'autore dei fatti sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero conviva con il minore, o che il minore gli sia stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia;
    dai 16 ai 17 anni: viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che il fatto venga compiuto con abuso di potere relativo alla propria posizione da una delle figure citate nel punto precedente.
    Gli atti sessuali con un minorenne consenziente ma che non può disporre validamente del consenso in ragione dell'età, sono considerati reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.). Il reato è punibile a querela della persona offesa (art. 609-septies c.p.), ma è procedibile d'ufficio nel caso in cui:

    il minore abbia meno di 10 anni;
    il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
    il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
    il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni.

    Nel caso in cui gli atti sessuali avvengano consenzientemente in cambio di denaro o altra utilità economica con un minore di 18 anni, anche se maggiore dell'età del consenso, si ha il reato di istigazione alla prostituzione minorile.

    Ecco l'articolo 609del C.P. quater
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    attenzione



    Questa sezione vuole offrire un approfondimento e dei chiarimenti a domande e dubbi dell'utenza su determinati argomenti.
    Ogni risposta fornita deve essere documentata riportando la fonte.
    Le risposte non sostenute da documenti o testi di validità riconosciuta sono considerate non valide.



    Esempio:

    Domanda: "Cosa succede se entro nella proprietà privata di qualcuno anche non creando alcun tipo di danno o disturbo?"

    RISPOSTA CORRETTA: "Stando all' art. 614 del codice pena chiunque s'introduce nell'abitazione altrui in altro luogo di proprietà privata, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita (ovvero facilmente deducibile) del proprietario, quindi chi si introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
    Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
    La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio (non c'è bisogno di querela), se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato, ha scopo criminale o di danno.
    Stando a questo se si è consapevoli di stare in proprietà privata senza autorizzazione il fatto stesso di esserne consapevoli ma farlo comunque è reato.


    RISPOSTA SBAGLIATA: Da quello che ho sentito in televisione/ho studiato/mi ricordo, basta che sei consapevole di essere in proprietà privata ma starci lo stesso per compiere un reato. Per non parlare poi del fatto di essere armati o danneggiare cose/persone.

    Note:
    - la scritta stessa "art. 614 del codice penale" viene considerata citazione di una fonte
    - la scritta "art. 614 del codice penale" è da considerarsi fonte stessa dato che è comprensiva di link.
    - i documenti considerati validi devono essere testi accreditati a livelli scientifico, legale o da una comunità di tal rilevanza da renderli documenti/procedure standard

    Attenzione:
    Le risposte fornite generalmente non sono pareri professionali ma hanno come obbiettivo una oggettiva, corretta e documentata risposta alle questioni proposte.



    Edited by |Kei| - 19/4/2016, 15:40
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    Non intendo esprimere pareri in tal ambito, ci sarebbero tantissimi punti su cui discutere ma sai com'è... ahhaha
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    Benvenuta, se ti serve qualcosa scrivimi pure :)

    Per gli altri, lei è una studente di criminologia e l'ho invitata a partecipare al forum, quindi anche se uccide qualcuno di voi in qualche modo sono responsabile :|

    Edited by |Kei| - 18/4/2016, 23:33
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    Dammi l'indirizzo tramite mp e provvedo :)
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    Intervista allo psichiatra Pietrini. Nelle decisioni penali il giudice dovrà sempre più tenere conto dei fattori cerebrali che determinano il comportamento degli individui, riducendo la componente della colpa e allargando quella della follia

    La cronaca nera in questo ultimo periodo ci tiene occupati con molti fatti delittuosi e processi giudiziari: dal massacro di Luca Varani sotto i fendenti di coltello e martello nella mani di Manuel Foffo e Marco Prato all'omicidio della professoressa Rosboch ad opera della coppia di amanti Gabriele Defilippi e Roberto Obert; dal processo a Massimo Bossetti per la morte della piccola Yara Gambirasio ai continui cambiamenti di versione dinanzi ai magistrati di Veronica Panarello, in carcere per l'omicidio del figlio Loris Stival; dal triangolo di amore, denaro e morte inscenato da Freddy Sorgato, sua sorella Debora e la tabaccaia Manuela Cacco per far sparire Isabella Noventa ai diabolici fidanzati Giosuè Ruotolo e Rosaria Patrone, implicati nell'assassinio di Trifone Ragone e Teresa Costanza. In ultimo il caso della presunta infermiera killer di Piombino, Fausta Bonino, che avrebbe ucciso 13 pazienti non terminali.

    Tanti di noi si sentono moderni Sherlock Holmes mentre dai salotti televisivi, dalle pagine facebook, dalle colonne di giornali e dai tavoli dei bar si emettono sentenze - prima dei tribunali - interrogandosi su moventi e dinamiche dei gesti criminali. Tra le questioni discusse c'è spesso quella sulla capacità di intendere e volere: la giornalista Federica Sciarelli nella puntata del 16 marzo di Chi l'ha visto? stigmatizza così "Sono tutti pazzi quando devono andare in carcere ma tutti lucidi quando devono uccidere"; in realtà la domanda legittima sarebbe: il presunto assassino avrebbe potuto fare altrimenti se lo avesse voluto?

    Dagli Usa, addirittura, è sbarcato da anni in Italia, sul canale Crime Investigation, il programma 'Nato per uccidere', la serie che esplora da vicino le azioni efferate degli assassini e dei serial killer più malvagi che siano mai esistiti. Perché hanno compiuto crimini così efferati? Sono stati spinti dalla natura o dalla cultura?

    Immaginando questi individui come una arma è corretto ipotizzare che la genetica carica il fucile, la psicologia mira e l'ambiente tira il grilletto?

    Secondo alcuni studiosi è possibile identificare elementi nel cervello e nel profilo genetico di un individuo che possano dar vita ad un comportamento criminale. Come va dunque riscritta la responsabilità penale, basata sulla capacità di autodeterminarsi, e la pena da infliggere al colpevole?

    Per fornire una risposta a queste domande è necessario introdurre un nuovo elemento: il neurodiritto, ovvero le più aggiornate scoperte neuroscientifiche applicabili all'ordinamento normativo. Termini ostici ma affascinanti per i contributi che danno e per quelli possibili che potranno fornire alla giurisprudenza. A rendere più comprensibile la materia ha provveduto con un memorandum dal titolo 'Le capacità giuridiche alla luce delle neuroscienze' un gruppo di esperti tra giuristi, neuroscienziati, psicologi.

    Come si legge nel memorandum "la sfida della prova neuroscientifica in ambito processuale penale, ai fini dell’attribuzione di responsabilità, è quella di: a) identificare i circuiti cerebrali necessari alla formazione della consapevolezza e delle intenzioni; b) dimostrare se e in che misura i circuiti cerebrali dell’imputato fossero difettosi al momento di pianificare l’azione e di controllare un impulso; c) valutare quanto l’eventuale deficit possa aver influito sul compimento dell’azione illecita".

    Tra i firmatari e i promotori ci sono l'avvocato Guglielmo Gulotta, docente di psicologia giuridica all'Università di Torino, e lo psichiatra Pietro Pietrini, ordinario di biochimica clinica e biologia molecolare e Direttore presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca.

    Entrambi sono legati, come legale il primo e come perito psichiatrico il secondo insieme al professor Giuseppe Sartori dell'Università di Padova, al caso di Stefania Albertani. La ragazza di Cirimido, provincia di Como, fu dichiarata colpevole, nel maggio 2011 con rito abbreviato, per omicidio e occultamento di cadavere della sorella, e per il doppio tentativo di uccisione di entrambi i genitori. Il Gip di Como, Luisa Lo Gatto, condannò la Albertani a venti anni di reclusione invece che all'ergastolo, riconoscendole un vizio parziale di mente per la presenza di «alterazioni» in «un'area del cervello che ha la funzione» di regolare «le azioni aggressive» e, dal punto di vista genetico, di fattori «significativamente associati ad un maggior rischio di comportamento impulsivo, aggressivo e violento». La decisione fu supportata oltre che da accertamenti psichiatrici tradizionali, anche da analisi neuroscientifiche, che indagarono la morfologia del cervello e il patrimonio genetico dell’imputata. Si trattò del primo riconoscimento in Italia, e fra i primi al mondo, della validità delle neuroscienze per l’accertamento dell’imputabilità. Il caso fu trattato anche sulla prestigiosa rivista scientifica Nature.

    Il professor Pietrini, raggiunto telefonicamente, ci ricorda questo episodio inerente il caso: "il giudice mi chiese: «Di questa persona che ne facciamo, cosa facciamo di questa ragazza che ha 27 anni ?». Io risposi che se la pena deve avere - come ha - una doppia valenza - punitiva e riabilitativa - credo che compatibilmente con quanto prevede l'ordinamento la cosa migliore sia affidare Stefania Albertani ad un percorso riabilitativo psicoterapeutico e psicofarmacologico integrato perché in questo modo si può sperare di modificare la personalità che non si è ancora formata bene, che si è formata in maniera distorta; le neuroscienze ci insegnano che il cervello è plastico. Se vogliamo perseguire lo scopo di restituire un domani - il domani lo stabilirà la pena - alla società una Stefania Albertani diversa, bisogna agire in questo modo. E poi se la pena deve avere anche una valenza punitiva può avere massima efficacia solo in una Stefania Albertani che ha preso consapevolezza del disvalore sociale degli atti da lei commessi. Il giudice accolse in pieno questa prospettiva. Se avesse avuto piena capacità di intendere e volere avrebbe ricevuto l'ergastolo senza neppure comprendere pienamente la natura e il disvalore di ciò che aveva commesso".

    Professor Pietrini questo potrebbe significare che chi presenta gli stessi deficit cerebrali o particolari alleli genetici può commettere un reato così grave?
    Assolutamente no. Come ribadiamo nel memorandum non esiste alcun determinismo genetico: nessuna variante genetica determina un dato comportamento, ma modula la sua vulnerabilità rispetto ai fattori ambientali. Quindi tale variante non è condizione né necessaria né sufficiente per una azione criminale, rappresenta però un fattore di rischio per la messa in atto di un comportamento impulsivo, aggressivo. Crediamo che un concorso di cause possa aumentare in un individuo la probabilità di mettere in atto una risposta impulsiva, specialmente a seguito di un comportamento di provocazione, come un litigio, ad esempio.

    Perché qualcuno perde il controllo e altri no?
    Non sempre la ragione ha il sopravvento sulle emozioni e sugli impulsi. Finché le scelte in cui prevale l'aspetto emotivo sono scelte minori le conseguenze sono scarse. Quando si tratta di rapporti sociali le conseguenze possono essere notevoli.

    Potenzialità e limiti delle prove neuroscientifiche (immagine del cervello estrapolata da una risonanza magnetica, vulnerabilità genetica) rispetto alle valutazioni neuropsichiatriche, neuropsicologiche e agli aspetti sociali standard. Qual è il grado di certezza della sfera genetica e neurobiologica da applicare in ambito forense?
    Gli esami, i test, le valutazione di per se stessi sono tecnicamente, metodologicamente assolutamente standardizzati e riproducibili: il risultato non cambia a seconda di chi conduce l'esame. Per di più è un esame assolutamente ripetibile in quanto i nostri geni rimangono sempre gli stessi dalla nascita alla morte e anche dopo nel caso di una eventuale riesumazione del cadavere.

    Queste tecniche stanno assumendo negli Usa un ruolo chiave all'interno delle acquisizioni probatorie nei processi. Solo nel 2012 sono state registrate più di 250 sentenze in ambito penale che citano l'utilizzo da parte della difesa di una prova neuroscientifica. Addirittura Obama ha deciso di commissionare alla Bioethics Commission la stesura di norme etiche a cui le neuroscienze devono sottostare anche in ambito legale. E in Italia c’è più difficoltà. Perché?
    Il concetto non è se l'esame sia affidabile o no. Bisogna capire quale peso può avere sull'individuazione della pena. Nei procedimenti penali il giudice chiede al perito la ricostruzione delle criminogenesi e delle criminodinamica, cioè di spiegare in che modo un individuo abbia potuto arrivare a strozzare la moglie, ad esempio. Dal punto di vista scientifico io mi chiedo se quella persona che ha strozzato la moglie avesse coscienza dell'atto e fino a che punto avrebbe potuto agire in modo diverso se lo avesse voluto. Le neuroscienze possano offrire uno strumento potente per queste indagini.

    E i tribunali italiani? Perché hanno difficoltà a ricorrere a questi mezzi?
    Perché i dati oggettivi rendono meno soggettiva la possibilità di decidere in un senso o in un altro. In un processo molto spesso c'è un perito del giudice, un consulente della difesa, un consulente del pm, un consulente delle parti lese. Ciascuno può sostenere per ragioni diverse - quindi con ampia variabilità - se l'imputato sia capace di intendere e di volere, e in che grado. Le neuroscienze riducono il grado di variabilità soggettiva. Questo è percepito come una invasione di campo. Il perno di tutto, nel processo penale, è il libero arbitrio, cioè la capacità di intendere e di volere: se lo si ritiene misurabile in modo oggettivo, si riduce sostanzialmente il potere del giudicante. La legge, in ogni caso, sempre con la dovuta prudenza, ha sempre fatto sue le nuove conoscenze delle neuroscienze o delle scienze sociali. Il magistrato non ha difficoltà a capire che un individuo cresciuto in un ambiente negativo, che aveva genitori spacciatori, possa essere facilitato a commettere un crimine. E quando le neuroscienze provano che il tizio aveva una componente genetica meno resistente degli altri - a parità di ambiente quello con queste componenti genetiche è molto più vulnerabile - il rischio che crescendo diventi un criminale è più elevato.

    Gli Italiani tendono ad essere forcaioli e colpevolisti. Il garantismo e il rispetto della Costituzione latitano se si pensa ad esempio alle recenti dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa che chiede la pena di morte per gli assassini di Luca Varani. Che impatto crede possano avere sulla società queste nuove tecniche scientifiche al servizio della giustizia?
    In inglese si dice bad or mad, cattivi per scelta o perché malati. Più andranno avanti gli studi delle neuroscienze e più la lancetta si sposterà da bad a mad. Nel '800 l'epilettico - e ancora oggi in alcuni paesi dell'Africa - veniva considerato un indemoniato. Poi la scienza ha dimostrato che l'epilessia è una banale malattia neurologica, il che non significa che la società non debba prendere precauzione per l'individuo e per se stessa - all'epilettico non viene data la patente per guidare il pulmino dei bambini, perché nonostante la terapia rimane vulnerabile ad attacchi epilettici. Il concetto non è molto diverso per il comportamento socialmente deviante. Ci sono criminali psicopatici che non provano quelle emozioni e sentimenti che sono alla base della vita sociale e del rispetto degli altri. Herbert Maudsley, famoso psichiatra inglese vissuto a cavallo dello scorso secolo, scriveva che “Così come ci sono persone che non possono distinguere certi colori, affette da quella che chiamiamo cecità per i colori, ed altre che non distinguono un tono musicale da un altro, essendo privi di orecchio per la musica, ce ne sono alcuni che sono congenitamente privi di qualsivoglia senso morale". Le neuroscienze oggi offrono la possibilità di una verifica oggettiva di queste osservazioni.


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    Salve ragazzi, volevo proporre un canale dove fosse possibile parlare a voce (o in privato, chat ecc) con l'utenza, così ho deciso di creare un canale su discord, funziona come Team Speak ma è utilizzabile attraverso un semplice browser web e cosa ancor più importante è GRATIS.

    Ecco il link per unirvi al canale: [URL=https://discord.gg/0vq0qigqYQSwJntv[/URL]

    Se sapete cosa è teamspeak, considerate la stessa cosa ma più avanzata e gratis!

    Edited by |Kei| - 22/5/2016, 04:05
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    MI

    Ovvero 1001 in numeri romani :)
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    Penso che la fede e la religione siano due cose diverse e perciò scienza e fede unite possono dare grandi risultati.
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    CITAZIONE (Principe delle Menti @ 29/3/2016, 21:05) 
    Il modo in cui mi sono espresso ( e me ne sono accorto solo ora) é stato poco esplicativo in quanto dire "sono piu intelligente degli altri" é il primo segnale di ignoranza. Io tendo a paragonarmi ai miei coetanei ( a proposito complimenti ho 16 anni) in quanto di intelligenza ma magari invece di questo termine avrei dovuto utilizzare il termine "consapevolezza" cosa che noterò nella mia appunto ignoranza in quanto non perfetto non hanno tutti i miei coetanei. Io essendo molto solitario tendo ad osservare gli altri molto di piu e noto che la gente vive la vita senza coglierne i particolari ed é questo che prima andavo definendo come mia intelligenza.
    Mi volevo complimentare anche con chi ha detto che mi intendo di esoterismo. Si é vero ma in fondo una religione non é quello descritto da te |Kei|? :)

    Io rispetto il senso religioso ma non mi piacciono le religioni, anche per il significato del termine religio. Sempre per l'esoterismo ho capito piu o meno come ti senti, come ragioni e vedi il mondo adesso e ti dirò che é una fase produttiva, comunque se vuoi un consiglio per accelerare il tuo sviluppo inizia a vedere tutti gli altri come se avessero sempre un lato che può farti sembrare stupido in confronto a loro.
252 replies since 27/1/2011
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